Art. 29.

      1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, al candidato che nell'elenco regionale segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di elenco.
      2. Il seggio nell'ambito dei collegi uninominali della regione che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato che, nell'elenco regionale collegato alla lista che ha diritto al seggio vacante, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di elenco».